Com’è noto l’emergenza Covid, e la conseguente crisi occupazionale determinata dalla pandemia, ha costretto il legislatore a ritornare in più riprese sulla normativa relativa al contratto a termine.
Il contratto a tempo determinato fin dalla sua prima istituzione nel lontano 1962 ( L. 230/1962) ha una storia estremamente travagliata, alla continua ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di creare un mercato del lavoro più flessibile, in grado di generare maggiore occupazione, e la diffidenza del legislatore nei confronti di questo istituto.
Con il Decreto Dignità (DL 187/2018), il contratto a termine viene nuovamente ingessato, rendendo in pratica impossibile ricorrervi dopo i 12 mesi , imponendo il verificarsi di almeno una di queste causali legate ad esigenze:
- Temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività d’impresa;
- Di sostituzione di altri lavoratori;
- Connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Il Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) interviene consentendo la proroga a-causale (oltre alle quattro proroghe già consentite dalla legge) del contratto anche oltre i 12 mesi e fino ad un massimo di 24 mesi , proroga da effettuare entro il 31 dicembre 2021. Chiaramente il contratto prorogato entro il 31/12/2021 potrà avere durata anche successiva a tale data.
Al fine di dare ulteriori flessibilità alla disciplina, nel tentativo di favorire una maggiore occupazione, il Decreto Sostegni bis , dà la possibilità alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello, anche aziendale, di prevedere ragioni giustificatrici ulteriori rispetto alle rigide causali imposte dal decreto Dignità. Le esigenze previste ai contratti dovranno essere specifiche, non potranno cioè essere consentiti ad esempio generici rinvii a vaghe esigenze produttive o organizzative. Non necessariamente tuttavia dovranno limitarsi a circostanze oggettive ma potranno avere anche natura soggettiva; ad esempio promuovere l’occupazione di una particolare categoria di lavoratori , in base all’età o alla mansione svolta.
Tale flessibilità è adottabile comunque solo fino al 30 settembre 2022. Tale termine rappresenta l’ultimo giorno utile per la stipula di un contratto a tempo determinato con causale individuata dalla contrattazione collettiva, mentre il rapporto potrà protrarsi oltre tale data.


