Il recupero dell’iva relativa a fatture non incassate rappresenta per ogni imprenditore un argomento spinoso e ahimè, doloroso.
L’articolo 26 del D.p.r. 633/72 consente infatti l’emissione della nota di accredito e quindi del recupero dell’iva su crediti inesigibili solo in presenza di procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose.
Questo determinava la necessità di attendere il decreto di chiusura del fallimento o l’esecutività del piano di riparto finale del concordato preventivo. Come conseguenza i tempi di recupero dell’iva a suo tempo versata e non riscossa potevano allungarsi anche fino a dieci anni!
L’articolo 18 del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) modificando il citato articolo 26 introduce una novità in tal senso, consentendo l’emissione della nota di variazione IVA già all’apertura di una procedura concorsuale, ovvero al decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti. La previsione, tuttavia, riguarda le sole procedure avviate dal 26 maggio 2021, mentre per quelle già iniziate a tale data si applicano le regole precedenti.
Nessuna novità anche per le procedure individuali, per le quali deve sempre verificarsi l’infruttuosità dell’azione di recupero del credito, ovvero in alternativa acquisire il parere di un legale che attesti l’antieconomicità dell’azione stessa.

