Le operazioni di trading possono essere soggette a due alternativi regimi fiscali:
- Regime dichiarativo (fiscalità gestita dal proprietario del conto)
- Regime amministrato (fiscalità gestita dal broker)
Nel regime amministrato è l’intermediario finanziario, la banca o il broker, che provvede ad esperire gli adempimenti fiscali, trattenendo l’imposta sulle operazioni effettuate e versandola al fisco per conto del cliente. E’ quindi un sostituto d’imposta e come tale tenuto al versamento della ritenuta sulle operazioni. La tassazione è immediata, avviene trade per trade, cioè ad ogni operazione. Non vi sono obblighi fiscali in capo al titolare del conto, compresa la dichiarazione dei redditi.
Nel regime dichiarativo la tassazione si realizza per anno solare, con obbligo di compilazione della dichiarazione dei redditi, ed il pagamento avviene nell’anno successivo (prima scadenza 30/06).
I conti esteri sono sempre in regime dichiarativo, in quanto nel regime amministrato abbiamo un sostituto d’imposta, che deve essere soggetto d’imposta italiano, ovvero un broker estero riconosciuto in Italia.
I conti italiani di default sono in regime amministrato, salvo opzione per il regime dichiarativo da comunicare alla banca.
Le valute e le criptovalute sono sempre in regime dichiarativo.
Una cosa da evidenziare è che nel regime dichiarativo è possibile ottimizzare la gestione fiscale, in quanto per determinare la base imponibile si compensano tutte le operazioni in utile e in perdita realizzate nell’arco dell’anno solare, anche relative a conti diversi. Nel regime amministrato, viceversa, le plusvalenze sono tassate man mano che si realizzano, mentre le minusvalenze potranno essere scomputate solo a partire dalle operazioni successive, e comunque solo se relative ad uno stesso conto. Un esempio varrà a chiarire quanto detto:
Esempio
Regime amministrato
| Data | Risultato operazione | Imposta 26% |
| 06/04/2021 | 1200 | 312 |
| 31/08/2021 | 200 | 52 |
| 28/11/2021 | 1450 | 0 |
| 28/12/2021 | 100 (si utilizzano in compensazione i 1450) | 0 |
| TOTALE IMPOSTE VERSATE DAL BROKER: | 364 |
Regime dichiarativo
| Data | Risultato operazione | Imposta 26% |
| 06/04/2021 | 1200 | 0 |
| 31/08/2021 | 200 | 0 |
| 28/11/2021 | 1450 | 0 |
| 28/12/2021 | 100 | 0 |
| TOTALE RISULTATO ANNUO : | 50 | 13 |
OBBLIGHI FISCALI NEL REGIME DICHIARATIVO
- DICHIARARE i redditi e versare le relative imposte : 26% sulle plusvalenze realizzate
- MONITORAGGIO FISCALE , per conti depositi detenuti all’estero o per criptovalute :
- Imposta IVAFE dello 0,2% (corrispondente all’imposta di bollo cui è soggetto il conto in Italia)
- indicazione nel quadro RW (a prescindere dal realizzo di proventi)
Attenzione: dal 2016 è pienamente operativo lo scambio internazionale di informazioni. Per cui l’intermediario finanziario comunica le giacenze dei conti dei non residenti ai loro paesi di residenza. Questo con eccezione dei paesi black list. Di conseguenza il fisco italiano sarà in grado di confrontare questa informazione con quanto dichiarato dal contribuente nel quadro RW.
Dal 2103 inoltre non è più in vigore il limite di €. 10.000,00 precedentemente previsto per il realizzarsi dell’obbligo dichiarativo.
INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DELLE CRIPTOVALUTE
Il possesso di criptovalute va indicato in dichiarazione nel quadro RW , rigo Rw1 , con il codice 14 “altre attività di natura finanziaria e valute virtuali” (da riportare in colonna 3 : codice individuazione del bene) .
Va indicato il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi si indicherà il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o , in caso di vendita, alla data in cui l’operazione è avvenuta (Risposta A.d.E. ad interpello n.986-39/2018)
CONSEGUENZE SANZIONATORIE IN CASO DI MANCATA COMPILAZIONE
In caso di mancata compilazione del quadro è applicabile:
- la sanzione prevista dall’articolo 5 D.L. 167/90 per il monitoraggio fiscale: dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato;
- Sanzione fissa di €. 258,00
- Proroga di 1 anno dei termini di prescrizione
E’ possibile accedere al ravvedimento operoso, ossia presentare una dichiarazione integrativa, a correzione di quelle presentate precedentemente , e versare le sanzioni in misura ridotta con codice tributo 8911:
| Entro l’anno successivo al termine ordinario di presentazione Riduzione ad 1/8 | Oltre l’anno successivo , entro i due anni Riduzione ad 1/7 | Oltre i due anni successivi Riduzione ad 1/6 |
| 3% * 1/8 = 0,375% | 3% * 1/7 = 0,43% | 3% * 1/6 = 0,50% |
| 258 * 1/8 = 32,25 | 258 * 1/7 = 36,86 | 258 * 1/6 = 43,00 |
Tali sanzioni sono commisurate al capitale detenuto. Diverso discorso vale per eventuali redditi conseguiti e non dichiarati , per i quali la sanzione prevista è pari al 90% al 180% dell’imposta dovuta (in genere, salvo i casi di reiterazione del comportamento viene applicato il 90%).
TASSAZIONE DEI PROVENTI CONSEGUITI DA CRIPTOVALUTE
Le criptovalute ai fini fiscali vengono equiparate alle valute estere, e ne seguono la tassazione. I proventi conseguiti per le operazioni realizzate in criptovalute si qualificano pertanto come redditi diversi di capitale.
Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, letT. c-ter e comma 1-ter TUIR sono soggette a tassazione le plusvalenze realizzate solo a condizione che la giacenza complessiva di tutti i depositi intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi successivi.
Le operazioni che possono generare plusvalenze (ovvero minusvalenze) sono le seguenti :
- cessione di criptovaluta contro Euro;
- cessione di criptovaluta contro un’altra valuta estera (ad esempio US Dollar, GBP, etc..);
- cessione di criptovaluta contro un’altra criptovaluta;
- prelievo di criptovaluta dal deposito o dal conto corrente;
- investimento della criptovaluta in una qualsiasi attività finanziaria.
La plusvalenza soggetta a tassazione è quindi solo quella realizzata: non rilevano le plusvalenze latenti.
Per plusvalenza si intende:
PLUSVALENZA = capitale incassato dalla chiusura della posizione – capitale versato all’apertura della posizione
Se il risultato è negativo si avrà una minusvalenza. Possono essere utilizzate in compensazione con le plusvalenze nei quattro anni successivi, a patto di essere riportate in dichiarazione. La base imponibile, l’importo cioè su cui va applicata l’imposta, è determinata quindi come differenza tra plusvalenze e minusvalenze. Nel caso di detenzione di più movimenti di acquisto e vendita si applicherà il metodo LIFO (Last In First Out: si considerano cedute per prime le valute acquistate in data più recente). Inoltre sono detraibili i costi direttamente riferibili all’operazione (ad esempio le commissioni):
BASE IMPONIBILE:
PLUSVALENZE – MINUSVALENZE 4 ANNI PRECEDENTI DICHIARATE E NON COMPENSATE – COSTI DIRETTI
L’aliquota da considerare per la tassazione è quella dei capital gain; imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del DLgs. 461/97, e va indicata in dichiarazione nel quadro RT, sezione II :
IMPOSTA = BASE IMPONIBILE * 26%
Esempio:
- 04/01/2021 acquisto 2 Bitcoin cambio 26.098,349 totale : 52.196,70
- 30/09/2021 vendita 1 Bitcoin cambio: 39.857,7874
Poiché la giacenza media nel 2021 complessivamente ha superato la soglia prevista dall’art. 67 Tuir, si dovrà determinare così l’imposta dovuta:
Plusvalenza: 39857,7874 – 26.098,349 = 13.759,4384Imposta: 13.759 * 26% = 3.577

