Il Codice della Crisi d’Impresa, introdotto con il D.Lgs. 14/2019 nasce con l’intento di superare l’ormai vetusta legge fallimentare, abbandonando l’approccio punitivo nei confronti delle aziende in dissesto.
Fino al 2012 il fallimento aveva un’impronta sanzionatoria (decotum ergo fraudator). Questa impostazione, dopo le crisi mondiali del 2005 determinate da finanza cosiddetta spazzatura, in un mercato sempre più competitivo e globale, non è oggi più sostenibile. La crisi non è più sempre e comunque riconducibile ad un comportamento individuale, ma è diventata una sorta di pandemia, che ha portato al fallimento anche imprese virtuose, travolte dalla crisi economica, che dal 2006 ad oggi ha colpito circa il 10% degli italiani.
Il legislatore italiano, ed europeo , con la Legge 3/2012 ha cominciato a parlare di second chance, mutuando l’omonimo istituto americano, depurando la legge fallimentare degli aspetti afflittivi come l’albo dei falliti, l’obbligo di residenza, l’impossibilità di esprimere il voto, il sequestro della posta. Il punto per una ripartenza diventa la ristrutturazione del debito: l’esdebitazione.
Si passa inoltre da un’ottica di gestione della crisi ad una di prevenzione, da un lato prevedendo l’introduzione di una serie di misure per favorire l’emersione tempestiva della crisi prima dell’insolvenza conclamata (cosiddette procedure di allerta), dall’altro imponendo alle aziende di dotarsi di adeguati assetti organizzativi volti a rilevare tempestivamente un’eventuale perdita di continuità aziendale e ad attivare senza indugio l’adozione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi.
La segnalazione della situazione di difficoltà è affidata ad un doppio canale: oltre all’attivazione autonoma dell’imprenditore o degli organi di controllo interni, può essere effettuata da Inps e Fisco. Qualora l’impresa non sia in grado di rimuovere autonomamente le cause della crisi vi potrà essere l’intervento dell’Organismo di Composizione della crisi di impresa (OCRI), costituito presso la Camera di Commercio, per l’attuazione di un piano di risanamento.
L’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, già posticipata in passato, viene rinviata dal 1° settembre 2021 al 15 maggio 2022 con D.L. del 6 agosto 2021, mentre gli strumenti di allerta avranno una decorrenza ulteriormente differita nel tempo ed entreranno in vigore dal 2024.


